CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
TERMOREGOLAZIONE
E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 tutti i condomìni alimentati da
impianto di riscaldamento centralizzato e le singole unità immobiliari dovranno
essere dotati di dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione
del calore.
SI RISCALDA SOLO QUANDO SERVE E SI
PAGA QUEL CHE SI È CONSUMATO!
A prevederlo è il testo del Decreto Legislativo
102/2014 di recepimento della DIRETTIVA 2012/27/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA.
SISTEMI
DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
DI COSA SI TRATTA?
TERMOREGOLAZIONE AUTONOMA DELLE
TEMPERATURE
La termoregolazione è un
sistema di regolazione autonoma della temperatura ambiente.
Permette ai singoli
condòmini di regolare la temperatura di comfort della propria unità abitativa
in maniera totalmente indipendente dagli altri condòmini.
Consiste nell’installazione
di valvole termostatiche applicate ai caloriferi, attraverso le quali ogni
utente può scegliere di erogare il calore strettamente necessario al raggiungimento
delle condizioni preferite, immettendo nel proprio appartamento una quantità di
calore prescelta e solo dove e quando serve
VALVOLE
TERMOSTATICHE

Sono
dotate di un elemento regolatore di comando che, intervenendo automaticamente sull’apertura
della valvola, mantiene costante, al valore impostato dall’utente, la
temperatura ambiente del locale in cui sono installate, permettendo:
- un’
autonomia di scelta sulla quantità di calore da erogare indipendentemente
dagli altri condòmini;
- una
suddivisione del calore nelle diverse stanze del proprio appartamento,
consentendo anche di escludere automaticamente il radiatore una volta che
la camera ha raggiunto la temperatura desiderata.
Ne
conseguono consistenti risparmi energetici sul consumo!
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
La
contabilizzazione del calore consiste in un sistema tecnologico che nei
condomìni con impianto di riscaldamento centralizzato permette di suddividere
le spese di riscaldamento in proporzione al consumo effettivo di ciascun
condomino.
OGGI
à Ogni condòmino paga in base ai millesimi del proprio
appartamento.
DAL 1 GENNAIO 2017 à Ogni condòmino pagherà quanto
consumerà effettivamente nel proprio appartamento, indipendentemente dai
millesimi!
I
contabilizzatori o ripartitori di calore sono apparecchiature che REGISTRANO E
QUANTIFICANO il calore effettivamente consumato.
I
sistemi di contabilizzazione differiscono in base al tipo di distribuzione del
calore: impianto a zone o impianto a montanti.
A
seconda del tipo di impianto esistente, si distinguono due tipi di
contabilizzazione: DIRETTA ed INDIRETTA.
CONTABILIZZAZIONE DIRETTA Impianti di riscaldamento a
zone – edifici recenti
Gli
impianti a zone sono caratterizzati normalmente da un unico punto di consegna
del fluido termovettore per ogni unità immobiliare.
La
contabilizzazione del calore può quindi essere agevolmente realizzata inserendo
un CONTATORE DI CALORE opportunamente dimensionato sulla tubazione di
adduzione.


Occorre solo un
modulo di utenza per ogni unità abitativa.
I
dati vengono registrati su apposite centraline esterne alle unità abitative,
garantendo letture rapide e precise senza arrecare disturbo agli utenti.
CONTABILIZZAZIONE
INDIRETTA Impianti di riscaldamento a montanti – edifici costruiti prima
degli anni ‘80 -
I
corpi scaldanti sono alimentati da montanti diversi.
In
questi impianti è utile ricorrere alla contabilizzazione indiretta, mediante
dispositivi detti “RIPARTITORI”,i quali rilevano la temperatura su ogni singolo
radiatore.
Occorre un contabilizzatore per ogni
radiatore presente nell’unità abitativa.


Il
contabilizzatore è un apparecchio che funziona in totale autonomia.
SCENARIO
•
La valvola
termostatica permette di regolare la temperatura in maniera autonoma!
•
Il ripartitore
di calore permette di misurare il calore e pagare solo quello effettivamente
consumato!
RISULTATO
IMPIANTO CENTRALIZZATO ma REGOLATO
AUTONOMAMENTE da ogni unità abitativa:
SI RISCALDA SOLO QUANDO SERVE E SI PAGA QUEL CHE SI È
CONSUMATO!
I
VANTAGGI
ü
RISPARMIO
ECONOMICO: «paghi quanto consumi»
ü
COMFORT:
«calore quando e dove vuoi»
ü
AUTONOMIA SUGLI
ORARI DI ACCENSIONE
ü
DETRAZIONE
FISCALE
ü
IVA AGEVOLATA
ü
SICUREZZA
ü
EFFICIENZA
ENERGETICA
ü
TUTELA
DELL’AMBIENTE
I
VANTAGGI POSSONO AUMENTARE NOTEVOLMENTE SE…
Il
Condominio è dotato di una vecchio generatore di calore (precedente al 2000) e
si procede contestualmente alla SOSTITUZIONE DEL GENERATORE UNICO DI CALORE CON
UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE
Con la
sola installazione delle valvole termostatiche si può quantificare un risparmio
economico intorno al 10/15%.
Se
poi il vecchio generatore di calore condominiale viene sostituito con una
CALDAIA A CONDENSAZIONE (rendimento che arriva fino al 108%), si può
aggiungere un ulteriore 10/15% di risparmio.
Al
contrario delle tradizionali caldaie, una caldaia a condensazione permette
di recuperare e quindi riutilizzare il calore contenuto nei fumi prodotti dalla
combustione.
Il
calore latente, presente nei fumi, infatti:
-
in una caldaia tradizionale
viene disperso insieme ai fumi stessi in atmosfera;
-
in una caldaia a
condensazione viene recuperato e re-inserito nel circuito generando un minor
consumo del combustibile e di conseguenza un notevole risparmio economico.
QUADRO
NORMATIVO
DIRETTIVA
2012/27/UE sull’efficienza energetica nell’Unione Europea
del 25 ottobre 2012
Articolo 9
“Nei
condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di
riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...],
sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per
misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna
unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei
casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non
sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono
usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore
a ciascun radiatore [...]”
DECRETO
LEGISLATIVO n° 102 E S.M.I.
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
del 4 luglio 2014
Articolo 9, comma 5, lettera b
‘’b)
nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento
o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di
edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte
delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare
l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna
unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali […]
Art. 16,
comma 7 e 8 - Sanzioni
7.
Nei casi di cui
all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che
acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali
per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto
all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro […].
QUADRO
NORMATIVO REGIONI
LEGGI,
DELIBERE E REGOLAMENTI REGIONALI
Il
D.P.R. 59, la Direttiva 2012/27/UE e i regolamenti regionali attualmente in
vigore, dove esistenti, prevedono che l’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore, nella maggior parte delle
regioni, venga attuata:
•
contestualmente agli interventi effettuati sull’impianto (mera sostituzione del
generatore, ristrutturazione di impianto termico o nuova installazione di
impianto termico in edifici esistenti);
• in
ogni caso, anche senza interventi sull’impianto, entro il 31 dicembre 2016.
